Guariti per legge: diritto all’oblio oncologico, il sì della Camera

Manca l’ultima conferma da parte del Senato, ma di fatto il diritto all’oblio oncologico arriva anche in Italia. Introdotte disposizioni per prevenire le discriminazioni su mutui, adozioni, affidamento dei minori e accesso al lavoro. Scopriamo quali sono e cosa cambia

Diritto all'oblio oncologico: una mano ripone un foglio bianco in una cartella

Il diritto all’oblio oncologico è sempre più una realtà. La conferma arriva dalla votazione del 3 agosto 2023 alla Camera del testo di legge con 281 voti favorevoli e nessun contrario, che ora dovrà passare al vaglio del Senato dove si dovrebbe confermare la direzione intrapresa.

La notizia rappresenta un importante punto di arrivo rispetto all’iniziativa avviata il 21 gennaio 2022, che ha preso il via con la raccolta firme per il diritto alloblio oncologico, come aveva raccontato a SenzaFiltro Giordano Beretta, presidente di Fondazione AIOM, che l’aveva promossa con il sostegno di altre associazioni e grazie al sito Dirittoallobliotumori.org (la raccolta era arrivata a 107.000 firme circa, superando ampiamente l’obiettivo delle 100.000). Iniziativa che poi ha portato alla presentazione del disegno di legge a fine febbraio 2022 per poi essere oggetto della Commissione parlamentare di assegnazione.

Lo scorso 28 giugno la Commissione per gli affari sociali (XII) della Camera ha approvato un testo unitario in materia di oblio oncologico, sintesi delle diverse proposte di legge presentate da diversi schieramenti e dal CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro), fino ad arrivare alla recente notizia dell’approvazione.

Che cosa prevede il testo di legge sul diritto all’oblio oncologico

Il testo di legge sul diritto alloblio oncologico consta di cinque articoli, che prevedono:

  • il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla loro pregressa condizione patologica (articolo 1);
  • l’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi senza nessuna richiesta di informazioni relative allo stato di salute – questo vale sia in caso di stipula che di rinnovo – qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il periodo ridotto a cinque anni nel caso la patologia si sia manifestata prima dei 21 anni (articoli 2, 3 e 4);
  • adozione e affidamento di minori: si stabilisce che le indagini sullo stato di salute non possono riguardare le patologie oncologiche se sono passati dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, periodo ridotto a cinque anni nel caso la patologia si sia manifestata prima dei 21 anni (art 3);
  • accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale: per i concorsi, qualora sia previsto l’accertamento dei requisiti psicofisici o che hanno a che fare con lo stato di salute, non è possibile richiedere informazioni relative ai candidati e alle patologie oncologiche che li hanno riguardati, il cui trattamento si sia concluso senza episodi di recidiva da più di dieci anni dalla data della richiesta. Anche in questo caso il periodo in essere passa a cinque anni per chi ha fatto i conti con il tumore prima dei 21 anni.

A vigilare sull’applicazione di queste disposizioni sarà il Garante per la protezione dei dati personali, per una misura di civiltà già presente in cinque Paesi europei, e finalmente anche in Italia.

 

 

 

Photo credits: Anete Lusina via Pexels

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