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Antisismica, i bonus e il peccato originale dell’edilizia italiana
Come orientarsi nella foresta dei bonus edilizi? Come funzionano, e chi ne può fruire: risponde l’ingegner Andrea Barocci, presidente ISI.
Abbiamo già cercato di spiegare i rivoli della burocrazia nei quali i bonus edilizi per gli adeguamenti energetici e per gli ammodernamenti degli immobili possono perdersi, sempre sulla Zona Franca di SenzaFiltro, con l’articolo Superbonus casa, te lo do io il 110%!.
Ora con l’aiuto di un esperto che ci ha messo a disposizione la sua competenza, l’ingegnere Andrea Barocci (presidente di ISI, Associazione Ingegneria Sismica Italiana), cercheremo di arricchire il discorso sui bonus con altre informazioni di servizio utili ai nostri lettori. Il settore sondato stavolta è quello antisismico.
Breve storia dei bonus edilizi in Italia
All’ingegnere chiediamo innanzitutto se il bonus sistemi antisismici funziona in termini di sgravi fiscali o se al cittadino viene dato il denaro per svolgere i lavori.
“Prima di rispondere – spiega l’ingegnere – è corretto ripercorrere una breve cronistoria, che ci permetterà di capirne di più. A partire dal 1986 è in vigore quello che è sempre stato chiamato genericamente ‘bonus ristrutturazione’. Nel corso degli anni questo ha permesso di portare in detrazione, con percentuali variabili arrivate al 50% negli ultimi periodi, tutti i tipi di lavori strutturali in maniera indistinta.”
“Con la finanziaria del 2017 è stato introdotto il cosiddetto ‘sismabonus’, che aumenta la percentuale di detrazione (dal 70 all’85%) proporzionalmente a quanto si migliora il proprio edificio dal punto di vista antisismico; nel caso non si migliori nulla allora si rimane nel bonus ristrutturazione, e quindi nel 50%.”
“Siamo al luglio 2020. Fa il suo ingresso sulla scena il cosiddetto ‘superbonus’. Quest’ultimo è contenuto nel Decreto Rilancio, un provvedimento da 55 miliardi di euro stimati, con le misure urgenti per la salute, l’economia e il lavoro connesse alla ripartenza post COVID-19. Nasce quindi in un periodo singolare e con obiettivi altrettanto singolari, per cercare di rimettere in moto un tessuto economico (nel nostro caso legato all’edilizia) gravemente colpito dalla pandemia.”
“Uno sguardo poi alla nella circolare n° 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate: ‘Trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative’. Dunque tutti i tipi di interventi già contenuti nel bonus ristrutturazione e nel sismabonus possono rientrare nel superbonus, con una detrazione pari al 110%. Una precisazione: per ‘intervento’ si intende l’opera strutturale e le finiture connesse per realizzarla.”
“Una differenza da evidenziare è che, mentre il sismabonus è applicabile praticamente a qualsiasi destinazione di edificio (residenziale, artigianale, agricola, uffici, etc.), il superbonus trova la sua applicazione solo sugli immobili a prevalenza residenziale. La detrazione fiscale associata ai tre tipi di bonus viene fruita sotto forma di beneficio fiscale, da recuperare in una fascia temporale. Nello specifico, per ogni 100.000 euro di lavori effettuati:
- con il bonus ristrutturazione ne posso detrarre dalle tasse 50.000 in 10 anni;
- con il sismabonus ne posso detrarre dalle tasse dai 70.000 agli 85.000 in 5 o 10 anni;
- con il superbonus ne posso detrarre dalle tasse 110.000 in 5 anni.”
Come funzionano sismabonus e superbonus? Con che differenze?
L’ingegnere continua: “È evidente come sia necessaria una capienza economica per poter fruire al massimo dei benefici. Per questo motivo è possibile attualmente fruire di due possibilità ulteriori, la cui applicabilità si consiglia sempre di verificare con il proprio consulente fiscale”.
“La prima è lo sconto in fattura. Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, o sotto forma di importo pari alla detrazione che ci spetta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La seconda è la cessione del credito, cioè la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con la possibilità successiva di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
Ma chi se ne può avvalere? Privati, enti pubblici? “Anche in questo caso le possibilità di fruizione variano in base al tipo di bonus. Il superbonus, quello al momento più appetibile, è rivolto ai condomìni, alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (salvo alcune eccezioni), agli istituti autonomi, come le case popolari, e a istituti che hanno le stesse finalità sociali delle case popolari. Sono incluse inoltre le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni che non hanno scopo di lucro e di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)”.
“E ancora: le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266), le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383). Infine le associazioni e le società sportive dilettantistiche (iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o a parti di immobili adibiti a spogliatoi. Il sismabonus lascia spiragli maggiori per quanto riguarda le imprese, ma come per le possibilità di detrazione è sempre bene rivolgersi al proprio consulente fiscale.”
“Antisismica? Il 75% del patrimonio edilizio italiano costruito prima delle norme”
Il nostro meraviglioso Paese notoriamente è tanto bello quanto fragile. Questo provvedimento può rappresentare davvero un’opportunità per salvaguardarlo, per la sicurezza del patrimonio artistico e delle persone?
“La risposta a questa domanda è estremamente difficile. L’Italia è sismica. Cioè: nel nostro Paese ci sono sempre stati terremoti e sempre ci saranno. A fronte di questa consapevolezza che tutti dovremmo avere, la prima normativa nazionale in merito (a parte poche eccezioni locali) è però del 1974; dopo la sua emanazione sono stati necessari i decreti regionali e tutti i comuni italiani sono stati classificati a tappeto solo tra l’81 e l’85”.
“Significa che in Italia si è iniziato a tenere conto sistematicamente delle normative antisismiche solo a partire dalla prima metà degli anni Ottanta. In quegli anni circa il 75% del nostro patrimonio edilizio era già stato costruito, in assenza quindi di normative antisismiche. Questo non significa necessariamente che non sia sicuro, ma risulta affetto da una sorta di ‘peccato originale’, una lacuna progettuale e realizzativa che prima o poi dovrà essere verificata e, nel caso, colmata. Una delle finalità del sismabonus (in vigore dal 1° gennaio 2017) e della relativa classificazione è proprio avere un quadro a livello nazionale, seppure a grandi linee, dello stato di salute del patrimonio edilizio. E poi, in contemporanea, far crescere nei cittadini la consapevolezza sulla sicurezza degli edifici che quotidianamente vivono e frequentano.”
“Purtroppo la resistenza di un’abitazione nei confronti del terremoto non è riscontrabile in maniera diretta al pari dell’efficienza termica, per la quale basta leggere la bolletta. Il nostro Paese è sismico, e a cicli di circa 5 anni avvengono terremoti con conseguenze più o meno disastrose; la maggior parte degli edifici non verrà mai investito dall’azione sismica, e il fatto che non abbia mai manifestato problemi non significa che sia ‘pronto’ all’evento.”
“Esiste una pratica codificata in legge, la valutazione della sicurezza, attraverso la quale è possibile conoscere in maniera accurata lo stato di salute e le criticità del nostro edificio. Il nostro patrimonio edilizio è estremamente variegato e dipendente da stato di manutenzione, periodo e località di costruzione, interventi subiti e altre caratteristiche, quindi risulta utopico pensare a una ricetta comune. D’altra parte esistono anche bonus per l’efficientamento energetico, e saggiamente, a partire dal 1° gennaio 2018, lo Stato ha dato la possibilità di cumularli con le detrazioni strutturali e ottimizzare dunque gli interventi sull’edificio. Avere un nuovo termocappotto o nuovi infissi su un’abitazione che è in condizioni strutturali critiche è quantomeno inutile”.
Photo credits: www.ecodibergamo.it
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