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La tutela delle idee
La proprietà intellettuale nasce con lo scopo di stimolare l’innovazione, la diffusione della conoscenza e il funzionamento del mercato. Per fare ciò tutela la creatività, i segni d’impresa e le idee, come oggetto di proprietà, offrendo un monopolio d’uso temporaneo che garantisca al titolare una remunerazione. In questo modo soddisfa il suo scopo primario, perché […]
La proprietà intellettuale nasce con lo scopo di stimolare l’innovazione, la diffusione della conoscenza e il funzionamento del mercato. Per fare ciò tutela la creatività, i segni d’impresa e le idee, come oggetto di proprietà, offrendo un monopolio d’uso temporaneo che garantisca al titolare una remunerazione. In questo modo soddisfa il suo scopo primario, perché la diffusione della conoscenza e l’innovazione rappresentano un beneficio per il pubblico.
È interessante notare che, proprio per tale ragione, nella tradizione americana la proprietà intellettuale è vista come un “public bargain”: un accordo tra titolare del diritto IP e collettività, dove quest’ultima rinunciando all’uso libero dell’idea/opera creativa permette al titolare di ottenere una remunerazione sufficiente a incentivarne l’attività inventiva. Come frutto di tale contrattazione, il pubblico beneficia della diffusione della conoscenza e si vede riconosciuti alcuni usi liberi, necessari per assicurare l’accesso alle informazioni, la libera manifestazione del pensiero o il corretto svolgimento del mercato. Il limite della proprietà intellettuale andrebbe dunque letto in questo senso: la privativa termina quando manca il beneficio per la società.
Si tratta di una lettura forse romantica, ma permette di comprendere che la proprietà intellettuale si fonda fondamentalmente su una questione di bilanciamento tra interessi confliggenti che trova un suo equilibrio nello stimolare il progresso. Questo concetto ha ispirato la disciplina della proprietà intellettuale sin dalle sue prime forme, quando la Repubblica di Venezia iniziò a regolare la concessione di patenti sulle invenzioni; o quando poi in Inghilterra, nel 1709, lo Statuto della Regina Anna sancì per la prima volta il diritto esclusivo degli autori sulle loro opere artistiche.
Questo sistema oggi è ancora attuale ma occorre arricchire la chiave di lettura. In un contesto economico sempre più globalizzato e smaterializzato ci sono due concetti da considerare: investimenti e informazioni.
All’esigenza di tutelare l’innovazione e la creatività si è affiancata l’esigenza di tutela per l’investimento economico. Le difficoltà nell’investire in innovazione e creatività hanno portato il legislatore a ritenere questa esigenza meritevole di tutela. Sulla spinta di tale considerazione sono stati dunque introdotti nuovi diritti di proprietà intellettuale (o rafforzati quelli che già esistenti). Parliamo non solo della più ovvia tutela sul software, ma di tutela di banche dati per il solo fatto di aver richiesto uno sforzo economico; tutela dell’investimento pubblicitario in tema di marchi d’impresa; o tutela del know-how, vale a dire delle informazioni aziendali di natura riservata.
Quest’ultimo caso è uno dei più interessanti. Le informazioni aziendali segrete possono fondamentalmente formare un diritto di proprietà intellettuale se hanno valore economico e se l’impresa si è premurata di adottare sistemi di protezione adeguati.
Ma a dispetto di quanto ci si potrebbe aspettare, la definizione di know how non è limitata soltanto a informazioni di natura tecnica, bensì ricomprende anche le informazioni commerciali. Come una lista clienti o un database di profilazione utenti, che non ha nulla di particolarmente innovativo, ma è pur sempre oggetto di investimento da parte dell’impresa (in termini di tempo, costi e risorse) e rappresenta un suo asset indispensabile per operare sul mercato.
La disciplina delle informazioni aziendali segrete è ora in fase di regolamentazione a livello europeo. E per una volta fa piacere notare che l’Italia ha già da oltre dieci anni disciplinato la materia in maniera efficace portandosi in prima linea su tale settore.
Questo ci porta alla seconda considerazione: le informazioni. L’avvento di Internet e delle tecnologie digitali ha messo in discussione l’intero comparto giuridico tradizionale della proprietà intellettuale. Tutti i limiti tecnologici che affliggevano la produzione dell’informazione sono superati. La disseminazione è istantanea e un semplice utente può divenire attore dell’informazione. Questa rivoluzione ha fatto sì che l’informazione diventi sempre più la vera moneta di scambio e che il futuro dipenda da come si saprà trattare dati. Ciò significa anche che l’informazione va protetta e gestita in maniera consapevole (non solo per una questione di proprietà intellettuale in senso stretto, ma preoccupandosi a livello trasversale per esempio della tutela dei dati personali e della concezione di sistemi di privacy by design).
In quest’ottica, la tutela offerta dai tradizionali diritti IP (brevetti, marchi, design, diritti d’autore) è ora sempre più affiancata da nuove forme di protezione della proprietà intellettuale, connesse alle informazioni come beni immateriali, quali i diritti sulle banche dati e il know-how.
Nonostante vi siano forme di tutela diversificate, l’impressione è tuttavia che non vi sia sempre la consapevolezza del vantaggio che potrebbe derivare dal gestire e dal tutelare efficacemente questi assett immateriali. Sia in termini di efficientamento gestionale, sia di maggiore possibilità di difesa nei confronti dei concorrenti che sempre più spesso sfruttano le informazioni altrui (si pensi alla tutela dei propri database nei confronti di aggregatori di informazioni online, o ai casi di sottrazione di informazioni da parte di dipendenti passati al concorrente). A conferma della centralità dei nuovi IP, si veda il Patent Box (il nuovo regime di beneficio fiscale sul reddito derivante da alcuni diritti IP), che andrà a premiare le imprese che, unitamente ai diritti IP tradizionali, hanno gestito in maniera corretta il know how. E secondo i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, il know how sarà il secondo tipo di diritto IP utilizzato per richiedere i benefici fiscali.
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